Per ciò che concerne il cumulo tra contratto a tempo determinato ed a tempo indeterminato si considera quanto previsto dall’art. 53 D.Lgs n. 163/2001, nonché ogni disposizione che regola l’incompatibilità ed il divietitaliani dello spettacolo o di incarichi esterni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’art.1 al comma 2° del medesimo decreto stabilisce che “il soggetto lavoratore dichiara di non avere in corso altri rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con enti e/o soggetti pubblici, di qualunque natura e in qualsiasi ambito territoriale essi siano: dichiara altresì di non avere in corso rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con altre aziende private ed in particolare con emittenti radiotelevisive;
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Ricordiamo a tutte le Produzioni che il pagamento delle giornate festive dei LAVORATORI GIORNALIERI deve essere retribuito rispettando scrupolosamente quanto previsto dal vigente CCNL e non con tariffe forfettarie. Per quanto riguarda i lavoratori con un contratto settimanale o mensile, può essere applicato il riposo compensativo come da accordi tra le parti. Tale principio, però, non è assolutamente applicabile per le prestazioni giornaliere. Questo malvezzo non può più essere tollerato e si richiama ancora una volta all’osservanza scrupolosa del contratto in ogni sua parte perché molti continuano deliberatamente a ignorare.
Mag 6, 2023
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