Mer. Dic 10th, 2025

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

OGGETTO: Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge 30 dicembre
2024, n. 207 – Novità in materia d’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro
dipendente

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Oggetto: Sentenza della Corte di cassazione sul calcolo dell’anzianità contributiva nel settore dello spettacolo – criticità e rischi sistemici

Care  Lavoratrice e Lavoratori,

riteniamo utile e necessario condividere con tutte le strutture una riflessione approfondita riguardo alla recentissima Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Civile, n. 3176/2021, depositata il 28 febbraio 2025, intervenuta sul tema del calcolo dell’anzianità contributiva per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo. Questa decisione introduce un principio che rischia di produrre conseguenze devastanti per l’intero comparto, minando alla radice il diritto alla pensione per migliaia di professionisti del settore.

La vicenda giudiziaria prende avvio dal ricorso presentato da un lavoratore dello spettacolo, al quale era stata sistematicamente respinta dall’INPS la domanda di pensione di anzianità. Pur avendo raggiunto il requisito dell’anzianità assicurativa (oltre 40 anni dalla prima contribuzione), l’INPS riteneva non soddisfatto il requisito dell’anzianità contributiva. È importante rilevare che nelle diverse risposte fornite dall’INPS il numero dei contributi giornalieri richiesti era stato indicato in modo variabile, con oscillazioni non motivate da alcun mutamento normativo, generando incertezza totale sulla determinazione dei requisiti e sull’intero sistema di valutazione contributiva.

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano condiviso l’impostazione del lavoratore, riconoscendo che il diritto alla pensione debba essere valutato sulla base della contribuzione effettivamente versata durante la vita lavorativa e non in funzione del suo rigidissimo collocamento all’interno dell’anno solare. In altre parole, avevano affermato che, una volta raggiunta integralmente la soglia contributiva complessiva richiesta per accedere alla pensione, il diritto deve essere riconosciuto a prescindere dal tempo necessario per maturarla e dalla distribuzione dei periodi lavorati.

Le due Corti avevano inoltre riconosciuto la legittimità della valorizzazione della contribuzione eccedente e avevano richiamato la necessità di rispettare la specificità del lavoro artistico, caratterizzato da discontinuità e frammentazione tipica del settore.

Nel ricorso per Cassazione, l’INPS ha introdotto una questione completamente nuova rispetto ai precedenti giudizi, sostenendo che un anno contributivo dovrebbe essere considerato valido solo se l’intera contribuzione necessaria viene maturata integralmente all’interno dello stesso anno solare, dal primo gennaio al trentuno dicembre. Secondo questa impostazione, la contribuzione maturata oltre questi limiti temporali non può essere valorizzata ai fini del diritto alla pensione in un periodo successivo.

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La Corte di cassazione ha accolto tale tesi, affermando un principio che riteniamo estremamente pericoloso, secondo cui ai fini previdenziali assumono rilievo esclusivamente gli anni solari pienamente completati, demandando al giudice di rinvio una verifica frammentata anno per anno della contribuzione versata.

Questa impostazione produrrebbe conseguenze gravemente discriminatorie e incompatibili con la natura del settore spettacolo, dove la discontinuità lavorativa non è eccezione, ma norma di fatto quasi strutturale. Inoltre, le lavoratrici e i lavoratori con attività stagionale, intermittente o in part- time ciclico rischierebbero concretamente di non poter mai maturare il diritto alla pensione, nonostante anni di contributi effettivamente versati.

Di fatto si determinerebbe un conflitto insanabile con la recente riforma del welfare dello spettacolo, pensata per valorizzare la contribuzione reale e continuativa delle persone che operano nel settore, e non una rigida scansione formale legata al calendario.

Si tratta quindi di una scelta interpretativa che rischia di cancellare decenni di tutela previdenziale costruita, applicata prima dall’ENPALS e poi dall’INPS, e soprattutto conquistata nel tempo per le lavoratrici e dai lavoratori dello spettacolo. Una tutela che ha sempre riconosciuto la contribuzione effettivamente versata lungo tutta la vita professionale e non la sua rigida collocazione entro il perimetro del calendario civile. Questa nuova impostazione, oltre a contraddire le stesse prassi tecniche consolidate dell’Istituto e i documenti ufficiali che le hanno sostenute, mette radicalmente in discussione un principio fondamentale del nostro sistema previdenziale. La portata devastante di tale ordinanza è evidente e rappresenta un pericoloso punto di frattura, capace di generare un effetto domino irreversibile che rischia di negare il diritto alla pensione a migliaia di professionisti dello spettacolo.

Per queste ragioni riteniamo questa decisione estremamente critica e pericolosa per l’intero settore. Siamo già impegnati ad affrontare con urgenza la questione con il Ministero del Lavoro e con la Direzione Generale dell’INPS, con l’obiettivo di impedire che questo orientamento interpretativo venga applicato in modo generalizzato e che produca effetti irreparabili per chi è già in pensione e per chi maturerà il diritto nei prossimi anni. È imprescindibile impedire che una lettura così restrittiva e distorta della norma ribalti un principio che ha sempre garantito dignità previdenziale alle lavoratrici e ai lavoratori dello spettacolo. In questo quadro non comprendiamo la posizione assunta dall’avvocatura dell’INPS nel giudizio di Cassazione, una posizione del tutto opposta e incompatibile con la prassi consolidata che l’Istituto ha applicato per decenni: resta difficile comprendere come sia stato possibile sostenere un orientamento così distante dalla linea storicamente affermata in ambito previdenziale e resta da verificare se vi sia stato un disallineamento tra l’avvocatura e la Direzione delle pensioni. Stiamo sviluppando un approfondimento tecnico e giuridico attraverso il coordinamento legale dell’INCA nazionale e vi daremo un riscontro il prima possibile, vista la portata della sentenza e le sue conseguenze potenzialmente devastanti.

Riporteremo nelle sedi istituzionali e politiche le posizioni espresse in questa nota e ci riserviamo di procedere con tutte le azioni necessarie ad impedire questa assurda forzatura.

Di admin