Mer. Set 16th, 2026

FESTIVITA’ DI FERRAGOSTO 2026 

L’interruzione della lavorazione per la pausa estiva coincidente con le festività ferragostane (15 e 16 agosto) prevede il pagamento delle suddette festività.

Ricordiamo ai lavoratori che laddove vengano stipulati due contratti, uno con termine prima del 15 agosto, il secondo con ripresa dopo tale data, se sussistono le seguenti caratteristiche:

-stessa società di produzione

-stesso prodotto

-in sostanza stesso rapporto di lavoro

si può richiedere il pagamento delle festività del 15 e 16 agosto.

La stipula di contratti a tempo determinato conclusi precedentemente e immediatamente rinnovati dopo ferragosto, sono solo un maldestro tentativo contra legem e fraudolento nei confronti del lavoratore per tentare di non corrispondere il dovuto, quindi nulli (vanno considerati come un solo contratto con interruzione). Il pagamento non è dovuto solo ai lavoratori che effettivamente concludano il rapporto di subordinazione prima delle festività.

Restiamo a disposizione per eventuali interventi a chiarimento.

Di admin