Mer. Dic 10th, 2025

di seguito l’emendamento che abbiamo prediposto per la legge di bilancio:

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis

(Misure in materia di totalizzazione dei contributi Ex-Enasarco)

  1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione e di assicurare l’effettività della tutela previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: “requisiti anagrafici e contributivi” sono aggiunte le seguenti: “previsti dalla gestione presso cui si è iscritti. In deroga a quanto previsto dagli ordinamenti delle singole gestioni, ai fini del conseguimento della pensione in regime di cumulo, i periodi contributivi maturati presso la Fondazione Enasarco sono sempre considerati utili anche qualora non risulti perfezionato il requisito minimo di anzianità contributiva previsto dal regolamento della Fondazione stessa. In tal caso, la Fondazione Enasarco provvede al calcolo e al versamento della quota di pensione di sua competenza in rapporto ai soli periodi di iscrizione e contribuzione maturati.”

NOTA (richiesto da Piccolotti)

Le lavoratrici e i lavoratori dello Spettacolo per la loro specificità di storie contributive discontinue e miste sono fortemente penalizzati dalla normativa riconducibile all’art. 1 comma 1 della Legge 29/1979 nella ricongiunzione dei periodi assicurativi in diverse gestioni ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali in quanto detti periodi, pur ricorrenti, raramente raggiungono i limiti temporali per essere ricongiunti o la ricongiunzione è troppo onerosa.

Particolare è il caso dei contributi previdenziali versati all’ENASARCO. Questi possono determinare una prestazione previdenziale solo a condizione di aver raggiunto i 20 anni entro il 1996 (cioè solo per i lavoratori che abbiano iniziato a versare in modo continuativo entro il 1976!). A norma del regolamento ENASARCO del 2012 vi è soltanto una remota possibilità di raggiungere i 20 anni utili a determinare una rendita pensionistica ed è limitata a coloro che, essendo in possesso del requisito minimo in 5 anni di anzianità contributiva, almeno 3 dei quali maturati nel quinquennio antecedente la cessazione dell’attività di Agente di Commercio, siano autorizzati al versamento dei contributi volontari a condizione che la domanda di prosecuzione venga presentata entro I due anni dalla cessata attività.

L’attuale Regolamento del 2012 all’art. 16, prevede anche che con decorrenza 01/01/2024, chi possiede un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, possa presentare domanda al compimento dei 67 anni di età, per ottenere una rendita contributiva reversibile, diminuita del 2% per ogni anno mancante al raggiungimento di quota 92.

Al momento Enasarco interpreta restrittivamente la norma regolamentare e riconosce la rendita solo agli agenti che abbiano maturato il requisito a decorrere dall’01/01/2012, escludendo tutti gli altri.

I contributi previdenziali versati all’ENASARCO sotto la soglia di rendita non possono essere ricongiunti con i contributi INPS in quanto non si applica la Legge n. 29 del 7 febbraio 1979 che regola il trasferimento dei contributi tra INPS, ENPALS, INPDAP, INPGI, gestioni private per i lavoratori autonomi e fondi aziendali sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e neanche si applica la Legge n. 45 del 5 marzo 1990 che disciplina specificamente il trasferimento dei contributi previdenziali tra le Casse dei liberi professionisti e le gestioni di previdenza obbligatoria INPS.

Non è applicabile nemmeno la norma sulla totalizzazione (art.1 c. 1 D. Lgs 42/2006) che disciplina il cumulo dei contributi accantonati presso l’assicurazione obbligatoria INPS per i dipendenti (AGO) e le form…

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